Per effettuare una corretta gestione integrata dei rifiuti, quindi una raccolta differenziata efficace, è necessario individuare in modo chiaro in cosa consiste un rifiuto, e come esso viene classificato.
La classificazione dei rifiuti è indicata nel D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Il decreto è diviso in cinque parti, che contengono rispettivamente:
- Disposizioni Comuni;
- Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione e di gestione delle risorse idriche;
- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Come puoi leggere, la parte quarta è quella relativa alla gestione dei rifiuti, che contiene anche il sistema di classificazione dei rifiuti.
Vediamo insieme cosa prevede.
Indice dei contenuti
Classificazione dei rifiuti: rifiuti urbani e rifiuti speciali
L’articolo n.184 del dgl. 152, contenuto all’interno della Parte Quarta del testo, si occupa della classificazione dei rifiuti.
“Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.”
Come si legge all’inizio dell’articolo, la classificazione dei rifiuti prevede una distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, a loro volta suddivisi in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Rifiuti urbani
La classificazione dei rifiuti urbani riguarda le seguenti tipologie di rifiuto:
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi non abitativi, i cosiddetti rifiuti urbani per assimilazione, quindi trattati come tali, da non confondere, però, con i rifiuti speciali non pericolosi;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi e cimiteri;
- i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni.
Rifiuti urbani pericolosi
I rifiuti urbani pericolosi sono quelli di origine civile, ma che, a causa della presenza al loro interno di una elevata dose di sostanze pericolose, devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani “normali”.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, i medicinali scaduti e le pile esauste.
Rifiuti speciali
La classificazione dei rifiuti speciali riguarda le seguenti tipologie di rifiuto:
- i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, quando non riconosciuti come “non rifiuti” ai sensi dell’art.186;
- i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali, di servizio, di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera e da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorate e non funzionanti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti;
- il combustibile derivato da rifiuti (CDR).
Rifiuti Speciali Pericolosi
I rifiuti speciali pericolosi – precedentemente definiti rifiuti tossico-nocivi – sono quelli generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti, che vanno trattati in modo da renderli innocui.
Quali sono questi rifiuti?
- Raffinazione del petrolio;
- processi chimici;
- industria fotografica;
- industria metallurgica;
- oli esauriti;
- solventi;
- produzione conciaria e tessile;
- impianti di trattamento dei rifiuti;
- ricerca medica e veterinaria.
Classificazione dei rifiuti: attribuzione codice identificativo
Una volta stabilito il criterio di classificazione dei rifiuti, si rende necessario anche un sistema di identificazione degli stessi, attraverso l’attribuzione di un codice univoco.
Tutti i rifiuti devono essere codificati in base al vigente Elenco Europeo dei Rifiuti (CER), riportato all’interno dell’Allegato D del d.lgs n.152/2016, aggiornato periodicamente “sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall’attività di ricerca”.
Ad esempio, con il codice 15 01 01 si identificano gli imballaggi in carta e cartone.
L’obiettivo non è solo quello di identificare la tipologia di rifiuto, ma anche conoscerne la fonte, in modo da ottimizzare il processo di gestione integrata dei rifiuti.