Gli iscritti al Fondo FASDA possono godere di alcuni vantaggi o agevolazioni quando si trovano a compilare la dichiarazione dei redditi.
Esaminiamo con attenzione tutte le possibili fattispecie: dalla deduzione alla detrazione fiscale.

Deducibilità contributi versati al Fondo FASDA:

L’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in conformità a disposizioni di contratto ecc.

I contributi sono dedotti direttamente in busta paga. Nel caso del FASDA essendo previsto solamente il contributo datoriale, non c’è un abbattimento dell’imponibile irpef ma una deduzione (non imponibilità) dell’importo  che viene riportato direttamente nella CU di fine anno al punto 441 e non necessita di essere nuovamente riportato nel 730, ancorché concorre a determinare il limite di deducibilità di 3.615,20 euro.

Deducibilità versamento volontario al Fondo FASDA per familiari a carico e non:

Come previsto dall’art. 51, comma, 2 lett. a), del TUIR, il versamento volontario per familiari a carico e non, non concorre alla formazione del reddito. L’importo sostenuto dal lavoratore andrà riportato al rigo E26 con il codice “21” altri oneri deducibili. In tal senso le istruzioni di compilazione del Mod. 730: le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione. (v. circolare ADE  n.50 del 12-6-2002 e risoluzione n.65/E del 2-8-2016).

Deducibilità versamento volontario al Fondo FASDA per i pensionati:

Come previsto dall’art. 51, comma, 2 lett. a), del TUIR, il versamento volontario per i pensionati, non concorre alla formazione del reddito.  L’importo sostenuto dal pensionato, insieme eventualmente al versamento sostenuto per i familiari a carico e non, andrà riportato al rigo E26 con il codice “13” altri oneri deducibili.  In tal senso le istruzioni di compilazione del Mod. 730: per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. (v. risoluzione n.293/E del 11-7-2008 e risoluzione n.65/E del 2-8-2016).

Detraibilità spese sanitarie rimborsate dal Fondo FASDA:

Non possono essere detratte le spese sanitarie sostenute nel 2018 e  che, nello stesso anno, sono state rimborsate dal Fondo FASDA. Le spese sanitarie sostenute nel 2018 che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell’importo che verrà rimborsato oppure potranno essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo rimborsato nel rigo D7 codice 4 – “Imposte ed oneri rimborsati nel 2018 e altri redditi soggetti a tassazione separata”- nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso dal Fondo FASDA.

Le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione nell’anno 2017 e, nell’anno 2018, sono stati oggetto di rimborso, saranno riportate nel rigo D7 codice 4 e saranno oggetto di tassazione separata. Verificare se tali somme non siano state o meno già portate in detrazione nella dichiarazione dell’anno precedente.

Possono essere sempre portate in detrazione le spese sanitarie per la parte rimasta totalmente a carico del contribuente.