Rischio biologico: definizione e prevenzione

da | Nov 16, 2018 | Lavoro | 0 commenti

Il rischio biologico si riferisce alla possibile esposizione ad agenti biologici in grado di causare danni alla salute umana, come batteri, virus, parassiti, funghi e tossine prodotte da organismi viventi. 

Questo rischio può sorgere in vari ambienti, come ospedali, laboratori di ricerca, industrie alimentari e agricole, discariche e centri di trattamento dei rifiuti, nonché in situazioni di emergenza come epidemie o pandemie.

Di conseguenza, determinate categorie professionali, come ad esempio i lavoratori dei servizi ambientali, devono prestare molta attenzione.

Lo stesso vale per le imprese, che devono garantire ai propri dipendenti e collaboratori di operare in piena sicurezza, fornendo loro i DPI (dispositivi di protezione individuale) adeguati e previsti dalle norme vigenti.

Approfondiamo insieme l’argomento, e cerchiamo di capire cos’è il rischio biologico e come prevenirlo in maniera adeguata.

Cosa significa rischio biologico: definizione

Nell’ordinamento giuridico italiano, il rischio biologico è definito come il pericolo derivante dall’esposizione ad agenti biologici che possono causare malattie, infezioni o danni alla salute umana

Questa definizione è principalmente contenuta nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, noto come il “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro” (T.U. 81/2008), che disciplina la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori in Italia.

Secondo questo decreto, il pericolo biologico comprende situazioni in cui i lavoratori possono essere esposti a microrganismi come batteri, virus, parassiti, funghi e altre sostanze biologiche potenzialmente dannose per la salute

Le disposizioni del T.U. 81/2008 stabiliscono le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate nei luoghi di lavoro per ridurre o eliminare il rischio biologico, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro: articoli 267 e 268

Come accennato, il riferimento di legge da prendere in esame, in relazione al tema del rischio biologico, è il D.Lgs. 81/08, o Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, nello specifico il Titolo X: Esposizione ad Agenti Biologici.

All’interno del Titolo X prima menzionato, troviamo due articoli, l’articolo 267 e il 268, contenenti rispettivamente tre definizioni e un sistema di classificazione degli agenti biologici.

L’art. 267 riporta le seguenti definizioni:

  1. agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  2. microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  3. coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

L’articolo 268, invece, riporta il seguente sistema di classificazione degli agenti biologici:

  • agente biologico del gruppo 1: presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • agente biologico del gruppo 2: può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 3: può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 4: può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio.

L’allegato XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati, ed è consultabile qui

Valutazione del rischio biologico

Il datore di lavoro, per le mansioni esposte al rischio, deve provvedere alla cosiddetta “valutazione del rischio biologico”.

Regolamentata dall’articolo 271 del Testo Unico, la valutazione del rischio deve contenere tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, tenendo conto in particolare: 

  • della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’Allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
  • dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  • dei potenziali effetti allergici e tossici;
  • della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
  • delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  • del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

In relazione ai rischi accertati, dovrà adottare tutte le misure protettive e preventive necessarie, impegnandosi a modificarle qualora dovessero variare le condizioni di lavoro.

Quali sono queste misure? Vediamolo insieme.

Misure da adottare per prevenire il rischio biologico

I lavoratori devono essere messi nelle migliori condizioni possibili, al fine di svolgere le mansioni richieste garantendone salute e incolumità.

Per questo, il Testo Unico fornisce alcune misure da adottare:

  • evitare, laddove possibile, l’impiego di agenti biologici nocivi;
  • limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti;
  • progettare in modo adeguato i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza dedicati;
  • adottare misure di protezione collettive e individuali;
  • adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
  • esporre il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento appropriati;
  • definire procedure di emergenza per affrontare gli incidenti;
  • verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro;
  • predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza;
  • stabilire procedure per la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro;
  • fornire ai lavoratori servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se necessario, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
  • fornire ai lavoratori indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  • assicurarsi che i dispositivi di protezione individuale, se non mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione;
  • assicurarsi che gli indumenti di lavoro e protettivi potenzialmente contaminati vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

Il mancato adeguamento alla normativa vigente configura un reato penale, con sanzioni che vanno da una semplice ammenda pecuniaria fino all’arresto da 3 a sei mesi.

Formazione adeguata

Proteggere i lavoratori dall’esposizione ad agenti biologici potenzialmente nocivi per la salute non vuol dire solo creare ambienti di lavoro sicuri e fornire loro tutto il necessario.

Il processo di sicurezza, infatti, parte molto prima e comprende anche una essenziale e non trascurabile fase di formazione on the job.

I lavoratori esposti o potenzialmente esposti, senza nessuna eccezione, devono seguire percorsi di formazione per acquisire tutte le informazioni e le nozioni necessarie relative alla sicurezza sul lavoro e sul rischio biologico.

Nello specifico, secondo quanto stabilito dall’articolo 278 del T.U., il datore di lavoro deve fornire loro informazioni relative a:

  • i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
  • le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
  • le misure igieniche da osservare;
  • la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
  • le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
  • il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

In questo modo, potranno essere in grado di utilizzare correttamente i DPI, riconoscere gli agenti biologici, conoscere tutte le procedure e le misure preventive da adottare.

Un lavoratore consapevole rappresenta un valore aggiunto alla sicurezza aziendale.

ATTENZIONE:
Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e orientativo, non sostituiscono la consulenza medica. Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati e delle informazioni qui riportati sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro rischio.

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