La quarantena è considerata malattia? L’INPS chiarisce

da | Ott 26, 2020 | Lavoro | 0 commenti

Il 24 giugno 2020 l’INPS ha pubblicato un comunicato, il Messaggio n. 2584, con il quale si cercò di fare chiarezza su un tema alquanto spinoso: la quarantena è considerata malattia? 

Stando a quanto riportato in quel documento, l’INPS dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. 

“Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).”

Semplificando, nel caso in cui un lavoratore si trovasse costretto a trascorrere il periodo di quarantena, come previsto dai protocolli sanitari per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, questo periodo deve essere riconosciuto come malattia. 

Dopo alcuni mesi, l’INPS ha ritenuto opportuno fare un chiarimento, pubblicando una nuova nota, il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020.  

Vediamo insieme cosa cambia per i lavoratori in quarantena

Cosa dice l’INPS su quarantena e malattia

Il messaggio n. 3653 parte da una premessa importante, che conduce a un necessario chiarimento sull’equiparazione tra quarantena e malattia. 

“Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (lavoro agile o smart working, telelavoro, etc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre notevolmente i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.”

L’elemento centrale del discorso risulta essere, com’è evidente, lo smart working nelle sue varie declinazioni, che consentono ai lavoratori di essere operativi dalla propria abitazione. 

Quanto segue rende ancora più chiaro a quale conclusioni è poi giunta l’INPS. 

“Sotto altro aspetto, si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.”

Quindi, non essendo la quarantena precauzionale una condizione di impossibilità di svolgere il proprio lavoro in modalità agile, questo periodo non può essere equiparato alla malattia. 

Quarantena e malattia: un ulteriore chiarimento

Come puoi immaginare, questa nota dell’INPS ha generato non poche polemiche, causate però anche da una mancata comprensione della stessa. 

Infatti, l’INPS non ha ritrattato quanto dichiarato lo scorso giugno, quando equiparò quarantena e malattia, ma ha semplicemente fatto un chiarimento molto preciso. 

Se il lavoratore è in quarantena o sorveglianza precauzionale – questo vuol dire che è entrato in contatto con un soggetto risultato positivo, ma non è detto che sia egli stesso positivo, oppure rientra nella categoria dei soggetti fragili – e le condizioni di salute gli consentono di essere operativo, quindi di lavorare, allora non è previsto il ricorso all’istituto della malattia. 

Sintetizzando, se il lavoratore è in quarantena o sorveglianza precauzionale e continua a svolgere la propria attività professionale in modalità agile perché in buona salute, ricevendo di conseguenza la naturale retribuzione prevista dal contratto di lavoro sottoscritto, non può richiedere la malattia. 

Se, invece, è impossibilitato a lavorare a causa di una condizione di malattia conclamata:

“il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.”

ATTENZIONE:
Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e orientativo, non sostituiscono la consulenza medica. Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati e delle informazioni qui riportati sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro rischio.

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