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Regolamento REACH: definizione, applicazioni e obblighi per le aziende

da | Giu 20, 2018 | Ambiente | 0 commenti

A partire dal 31 maggio 2018 è entrato in vigore in Italia il Regolamento REACH, che prevede la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Si tratta di un provvedimento finalizzato alla protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente dai pericoli derivanti dalla cattiva gestione delle sostanze chimiche utilizzate a livello industriale, e alla “sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose”.

Il Ministero dell’Ambiente ha investito risorse nella comunicazione di questo importante regolamento europeo, che mira a ridurre l’impronta ambientale dell’uomo sulla terra, attraverso una campagna condivisa con il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Quello che segue è lo spot realizzato e trasmesso in tv.

Ma andiamo per gradi, e cerchiamo di capire in cosa consiste questo Regolamento REACH e cosa prevede.

Cos’è il Regolamento REACH

Il Regolamento REACH, o regolamento (CE) n. 1907/2006, è un provvedimento dell’Unione Europea, entrato in vigore il 1 giugno 2017, finalizzato alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – in inglese Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, in breve REACH.

Nel testo integrale si legge quanto segue:

“Il presente regolamento dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di ►M3 miscele◄ e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano.”

Semplificando, con REACH si intende contenere i rischi derivanti dall’impiego di sostanze chimiche, e di regolamentare in modo più puntuale i settori industriali coinvolti, favorendo l’innovazione e la ricerca di sostanze alternative.

Un obiettivo secondario, ma non meno importante, è la sostituzione dei test sugli animali con metodi alternativi.

In effetti, attraverso un processo di valutazione delle sostanze chimiche, non sarà più necessario per le aziende effettuare sperimentazioni sugli animali per registrarne gli effetti collaterali.

Applicazioni del Regolamento REACH

Il Regolamento REACH si applica a ogni sostanza chimica, non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle contenute nei prodotti di uso quotidiano:

Ne consegue, quindi, che questo provvedimento coinvolge, in effetti, la maggior parte delle aziende presenti nell’Unione Europea.

“Al fine di preservare l’integrità del mercato interno e garantire un elevato grado di protezione della salute umana, in particolare di quella dei lavoratori, e di tutela dell’ambiente, è necessario garantire che la fabbricazione delle sostanze nella Comunità sia conforme al diritto comunitario, anche quando dette sostanze sono esportate.”

Regolamento REACH: obblighi per le aziende

“La responsabilità della gestione dei rischi delle sostanze dovrebbe spettare alle persone fisiche o giuridiche che le fabbricano, importano, immettono sul mercato o utilizzano”

Come si legge nel testo, il Regolamento REACH attribuisce la responsabilità alle aziende, che devono identificare, registrare e gestire i rischi collegati alle sostanze chimiche prodotte e commercializzate all’interno dell’UE.

Ciò include anche l’obbligo di descrivere, documentare e comunicare in modo trasparente e appropriato i rischi derivanti dalla produzione, dall’uso e dallo smaltimento di ogni sostanza.

È importante, inoltre, attivare un canale di comunicazione tra i produttori di sostanze chimiche, tenuti quindi alla valutazione e registrazione delle stesse, e gli utilizzatori finali, ovvero le aziende che utilizzando queste sostanze per la produzione di beni.

Il Regolamento REACH divide le aziende in tre categorie:

  1. fabbricante: azienda che produce sostanze chimiche;
  2. importatore: chi acquista singole sostanze chimiche, miscele destinate alla rivendita o prodotti finiti, ad esempio abiti, mobili o articoli in plastica, al di fuori dell’UE o del SEE;
  3. utilizzatore a valle: aziende che utilizzano sostanze chimiche, spesso in modo inconsapevole, e che devono adeguarsi a ciò che prevede il Regolamento REACH.

Regolamento REACH: nasce l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Come abbiamo indicato nel paragrafo precedente, spetta ai produttori di sostanze chimiche la valutazione e registrazione delle stesse, che dovranno poi interagire con altri produttori e con gli utilizzatori finali, in modo da evitare più test sulle medesime sostanze e favorire lo scambio di informazioni.

La valutazione di queste registrazioni spetta alla Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituita con il regolamento REACH, la quale riceve e valuta la conformità delle comunicazioni, mentre gli Stati membri valutano le singole sostanze selezionate per verificare gli effetti sulla salute dell’uomo e sull’ambiente.

Qualora i rischi dovessero essere troppo elevati, le autorità hanno la facoltà di bandirle, limitarne l’uso o richiedere una autorizzazione speciale.

Per approfondire le procedure previste dal Regolamento REACH, ti invitiamo a consultare la sezione dedicata sul sito della Comunità Europea, qui.

ATTENZIONE:
Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e orientativo, non sostituiscono la consulenza medica. Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati e delle informazioni qui riportati sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro rischio.

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