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Valutazioni ambientali VAS e VIA: cosa sono e a cosa servono

da | Giu 27, 2018 | Ambiente | 0 commenti

In un precedente articolo, dedicato al Regolamento REACH, abbiamo visto come alcuni regolamenti, europei e nazionali, mirino a salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini, introducendo procedure di verifica e di valutazione.

Rientrano in questa fattispecie le valutazioni ambientali VAS e VIA, due procedimenti normativi e operativi che hanno come finalità dichiarata quella di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, per ridurre al minimo l’impatto sulla natura e sul patrimonio culturale del nostro Paese di costruzioni civili e ambientali.

Vediamo insieme in cosa consistono le valutazioni ambientali VAS e VIA, in cosa differiscono, quali sono i campi di applicazione e cosa prevede la normativa vigente.

Valutazioni ambientali VAS e VIA: quadro normativo vigente

La valutazione d’impatto ambientale nasce negli USA verso la fine degli anni ‘60, nello specifico nel 1969, con il National Environment Policy Act (NEPA).

In Europa è stato introdotto con la Direttiva Comunitaria 85/337/CEE, recepita in Italia con la Legge n. 349 dell’8 luglio 1986 e s.m.i.

La valutazione ambientale VAS, invece, è stata introdotta dal Parlamento Europeo attraverso la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

Nelle considerazioni iniziali, si legge quanto segue al punto (4):

“La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione”.

La direttiva è stata poi recepita in Italia con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

Valutazioni ambientali VAS e VIA: definizioni

Il D.lgs n.152 contiene le definizioni dei vari termini e concetti espressi all’interno del testo, a partire proprio dai due principali, ovvero Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale.

Vediamole insieme:

  • procedimento di valutazione ambientale strategica – VAS: si intende l’elaborazione di un rapporto relativo all’impatto ambientale generato dalla attuazione di un piano o programma in fase di progetto. Ad esempio, il piano regolatore di un comune;
  • procedimento di valutazione di impatto ambientale – VIA: si intende l’elaborazione di uno studio relativo all’impatto sull’ambiente che può derivare dalla realizzazione di un’opera, ad esempio la costruzione di un edificio.

Detto questo, vediamo più nel dettaglio in cosa consistono la VAS e la VIA.

In cosa consiste la valutazione ambientale strategica o VAS

La VAS è un processo di valutazione integrata e partecipata del possibile impatto sull’ambiente e sul patrimonio culturale di piani o programmi, al fine di favorire uno sviluppo sostenibile del territorio e proteggere la biodiversità.

La Valutazione VAS riguarda i seguenti ambiti di applicazione, indicati nel testo di legge:

  • piani e programmi elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, III e IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  • piani e programmi che potrebbero avere un impatto sulla conservazione di siti al cui interno vivono specie protette da salvaguardare e per i quali quindi si richiede una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1999 e s.m.i., recante disposizioni in merito, appunto, alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Cosa vuol dire tutto questo?

Che, qualora si intenda realizzare un piano o programma che riguarda il territorio, è necessario verificare a monte l’impatto che potrebbe avere sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, per garantirne la sostenibilità.

Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme i piani e programmi:

  • destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
  • finanziari o di bilancio;
  • relativi agli interventi di telefonia mobile.

Valutazione VAS: soggetti coinvolti

Abbiamo visto che la valutazione ambientale strategica si applica a piani e programmi di interesse pubblico, non a caso i soggetti coinvolti dalla valutazione VAS sono:

  • Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni ambientali;
  • Ministero per i Beni e le attività culturali;
  • soggetti competenti in materia ambientale (SCA);
  • Stati confinanti;
  • Regione/i, Provincia/e;
  • pubblico, ovvero i cittadini, che possono richiedere l’accesso ai documenti di valutazione ambientale.

Valutazione VAS: procedura

La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e, precedentemente alla sua approvazione, in sede legislativa o amministrativa.

Quindi, prima di approvare un’opera pubblica, è necessario effettuare la VAS.

Deve essere redatto, sempre prima e ai fini dell’approvazione, anche un rapporto ambientale, al cui interno individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, segnalando ragionevoli alternative che possono adottarsi.

Dopo aver fornito la valutazione e il rapporto ambientale ai vari soggetti coinvolti, e averlo diffuso a mezzo stampa per consentire ai cittadini di prenderne visione, l’autorità competente deve rispondere entro sessanta giorni con un giudizio di compatibilità ambientale, contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma.

Anche in questo caso si provvede a rendere pubblico il giudizio.

In cosa consiste la valutazione d’impatto ambientale o VIA

Mentre la VAS si applica a piani e programmi in fase di preparatoria, quindi prima che ricevano l’approvazione da parte degli organi competenti, la VIA entra in campo dopo l’elaborazione del progetto, in merito alla realizzazione di singole opere civili e ambientali.

In poche parole, se la valutazione ambientale strategica agisce in modo preventivo, onde evitare che la programmazione possa generare uno sviluppo non sostenibile, la valutazione d’impatto ambientale interviene sul singolo progetto, ad esempio la costruzione di un palazzo, entrando nel merito della questione in modo verticale.

Si tratta, di fatto, di una procedura basata sul principio dell’azione preventiva, in base al quale “la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti”, come si può leggere sul sito dell’ISPRA.

Valutazione VIA: finalità

Attraverso la procedura della VIA si perseguono le seguenti finalità, indicate nell’articolo 24 del d.lgs 152/2006:

  • proteggere la salute e migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita;
  • provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema;
  • garantire l’uso plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di assicurare lo sviluppo sostenibile;
  • valutare, per ogni progetto, gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;
  • esplicitare, per ciascun progetto, le ragioni della scelta a partire da una rosa di alternative proposte;
  • garantire lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità competente;
  • garantite l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento;
  • conseguire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.

Valutazione VIA: soggetti coinvolti

La valutazione VIA prevede due procedure, una statale e una regionale. Nel primo caso, è coinvolto il Ministero dell’Ambiente, attraverso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale.

Nel secondo, invece, entra in gioco il Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, che cura le istruttorie tecnico-amministrative per le pronunce di compatibilità ambientale di competenza regionale (VIA) e quelle relative alla procedura di verifica (screening).

Valutazione VIA: procedura

La procedura prevista dalla legge per le valutazioni d’impatto ambientale si struttura in più passaggi, che indichiamo di seguito:

  • svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening);
  • definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping);
  • presentazione e pubblicazione del progetto;
  • svolgimento di consultazioni;
  • valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
  • decisione;
  • informazione sulla decisione;
  • monitoraggio ambientale.

Il committente o proponente l’opera o l’intervento deve inoltrare all’autorità competente una apposita domanda allegando il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.

Questi documenti devono essere sottoposti all’attenzione dei vari soggetti coinvolti, che dovranno esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Per approfondire l’argomento, ti invitiamo a consultare il sito dedicato alle valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente, qui.  

ATTENZIONE:
Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e orientativo, non sostituiscono la consulenza medica. Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati e delle informazioni qui riportati sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro rischio.

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