In cosa consiste il rischio industriale

da | Apr 24, 2019 | Ambiente | 0 commenti

Lo sviluppo economico di un Paese, e il conseguente proliferare di stabilimenti, fabbriche e strutture produttive sul territorio nazionale, espone i cittadini e la natura circostante al cosiddetto rischio industriale.

Il rischio è connesso alla presenza di sostanze chimiche altamente pericolose all’interno dello stabilimento che, in caso di incidente, imperizia o danni alla struttura, potrebbero fuoriuscire e minacciare la salute dei residenti in quell’area, inquinando l’aria, il suolo e le falde acquifere.

Per ridurre al minimo il rischio industriale, è necessario che le strutture produttive, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche si dotino di misure di sicurezza con standard molto elevati.

Approfondiamo insieme il tema, per cercare di capire al meglio in cosa consiste il rischio industriale.

Rischio industriale: l’incidente di Seveso

Purtroppo a dare il via ad una serie di interventi normativi atti a scongiurare il rischio industriale è il nostro Paese.

Il 10 Luglio 1976, a causa di un’esplosione all’interno del reattore chimico dell’ICMESA, una fabbrica situata nei pressi di Seveso, in Lombardia, si diffonde nell’atmosfera una nube di gas altamente tossico contenente circa 10-12 chili di diossina.

Questo incidente ebbe ripercussioni gravissime su quell’area, sia dal punto di vista ambientale e clinico, sia dal punto di vista socio-economico e psicologico.

In seguito all’incidente, la popolazione di Seveso e dei comuni limitrofi iniziò a protestare, coinvolgendo tutto il Paese, consapevoli della precarietà dei livelli di sicurezza degli impianti industriali presenti sul territorio nazionale.

Negli anni successivi i legislatori cominciarono a elaborare una normativa adeguata alla situazione, per mettere in sicurezza il Paese dal rischio industriale.

L’evoluzione normativa: da Seveso I ad oggi

Nel 1982 viene emanata la prima direttiva comunitaria, conosciuta come Seveso I, recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 – sostituito con il decreto legislativo n. 334 del 1999.

Seguono le direttive 96/82/CE (Seveso II), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e la 2003/105/CE, “Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, recepita con il D.lgs. 238/05.

Attualmente, si fa riferimento al Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, con il quale l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III).

L’articolo 3 del presente D.lgs contiene alcune definizioni essenziali, tra cui:

  • incidente rilevante: un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato  o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;
  • pericolo: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della  situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l’ambiente;
  • rischio: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.

Molta strada è stata fatta dal quel tremendo incidente del 1976, e gli standard di sicurezza sono molto superiori rispetto al passato.

Stabilimenti a Rischio di Incidenti Rilevanti

Come spiegato nella prima parte di questo articolo, il rischio industriale riguarda la sicurezza degli stabilimenti presenti sul territorio nazionale, quindi alle aziende che utilizzano, ai fini produttivi, sostanze chimiche potenzialmente dannose per l’uomo e l’ambiente.

Per questo motivo, in Italia esiste una procedura per individuare questi cosiddetti Stabilimenti a Rischio di Incidenti Rilevanti, che vengono divisi in due categorie, così spiegate nel D.lgs n.105/2015:

  • stabilimento di soglia inferiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1;
  • stabilimento di soglia superiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1.

Le aziende, in base alla categoria di appartenenza, devono ottemperare a diversi obblighi, adottando le misure idonee a prevenire il rischio industriale, quindi incidenti rilevanti.

Ogni 6 mesi l’ISPRA – l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – aggiorna l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, consultabile qui.

Per approfondire questo tema, ti invitiamo a consultare la sezione dedicata al rischio industriale presente sul sito della Protezione Civile.

ATTENZIONE:
Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e orientativo, non sostituiscono la consulenza medica. Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati e delle informazioni qui riportati sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro rischio.

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