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MUD e dichiarazione SISTRI: cosa sono

da | Mag 7, 2018 | Ambiente | 0 commenti

Con la Legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”, è stato istituito il Modello Unico di Dichiarazione – abbreviato con l’acronimo MUD.

Il MUD è stato sostituito dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, noto con il nome SISTRI, ma con la legge 205/2017 si è stabilita una proroga a fine 2018 in base alla quale continuerà ad essere richiesto, insieme al Formulario di identificazione dei rifiuti e al Registro di carico e scarico.

Vediamo cosa sono il MUD e la dichiarazione SISTRI, chi è tenuto a produrli e perché.

Cos’è il MUD – Modello unico di dichiarazione

Come accennato all’inizio dell’articolo, il MUD è stato istituito nel 1994; si tratta di un modello da compilare per denunciare i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune o dall’azienda concessionaria, quelli avviati allo smaltimento e/o al recupero, quelli trasportati e quelli intermediati nell’anno precedente la dichiarazione.

Il MUD deve essere compilato telematicamente tramite il software messo a disposizione da Unioncamere.

Chi deve compilare il modello unico di dichiarazione?

L’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, risponde a questa domanda:

“Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.”

Qualora i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita.

Nel Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017 è riportato un elenco dettagliato, diviso per tipologia di rifiuto, che riportiamo di seguito in sintesi:

  1. Comunicazione Rifiuti:
    1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
    2. Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    3. Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    4. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    5. Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso:
    1. Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  3. Comunicazione Imballaggi:
    1. Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
    2. Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche:
    1. soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione:
    1. soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:
    1. produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Come accennato prima, l’obbligo di compilazione del MUD è stato prorogato fino alla fine del 2018, dopodiché si passerà al sistema SISTRI.

Scopriamo insieme in cosa consiste.

Cos’è il SISTRI

Il SISTRI, nome con il quale si indica il nuovo Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è nato su iniziativa del Ministero dell’Ambiente per permettere l’informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania.

Si tratta di una misura che ha come obiettivo, oltre a quello di tracciare in modo corretto il flusso di rifiuti nel nostro Paese, anche quello di contrastare le attività illecite presenti nel settore.

Con il SISTRI si è sancito il passaggio da un sistema cartaceo, che prevede la compilazione di vari documenti – nello specifico il Formulario di identificazione dei rifiuti, il Registro di carico e scarico e il Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD) – ad un sistema informatizzato, innovativo, che consente la gestione della filiera dei rifiuti in tutti i suoi passaggi.

Attraverso la compilazione delle schede Sistri, quindi, i produttori di rifiuti, i trasportatori e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti comunicano al SISTRI le informazioni relative ai rifiuti prodotti e/o gestiti.

Soggetti obbligati ad effettuare l’iscrizione al SISTRI

Come per il MUD, anche per il SISTRI sono previste alcune categorie di soggetti obbligati all’iscrizione e alla compilazione del Registro cronologico e della Scheda movimentazione.

Vediamo insieme quali:

  1. Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da:
    1. attività di demolizione, costruzione, di scavo;
    2. lavorazioni industriali e artigianali;
    3. attività commerciali, di servizio, sanitarie, agricole e agroindustriali, di pesca e acquacoltura.
  2. Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;
  3. Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi;
  4. Gestori di rifiuti pericolosi;
  5. Nuovi produttori di rifiuti;
  6. Operatori del trasporto intermodale;
  7. Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi;
  8. Enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania

A queste categorie, si aggiungono altre con iscrizione volontaria al SISTRI:

  1. Enti e imprese fino a dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  2. Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali che, indipendentemente dal numero di dipendenti, siano imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;
  3. Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura che, indipendentemente dal numero di dipendenti, siano iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del registro delle imprese e conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;
  4. Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
  5. Trasportatori professionali di rifiuti speciali non pericolosi;
  6. Trasportatori in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi;
  7. Trasportatori in conto proprio di rifiuti speciali pericolosi non iscritti in categoria 5 e comunque non obbligati come produttori (con meno di dieci dipendenti);
  8. Trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla regione campania;
  9. Gestori di rifiuti non pericolosi;
  10. Nuovi produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di trattamento di rifiuti non pericolosi.

ATTENZIONE:
Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e orientativo, non sostituiscono la consulenza medica. Eventuali decisioni che dovessero essere prese dai lettori, sulla base dei dati e delle informazioni qui riportati sono assunte in piena autonomia decisionale e a loro rischio.

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